Distacco dall’impianto: legittimo anche senza autorizzazione o approvazione da parte degli altri condòmini
Il condòmino deve però provare che dalla sua rinunzia e dal distacco non derivino né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico per l’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio