Assegno divorzile a rischio per l’ex moglie che non si cerca un lavoro
Nell’ambito dei giustificati motivi che possono legittimare la revisione dell’assegno divorzile rientra anche il rifiuto ingiustificato di un’attività lavorativa
Ex moglie inerte nella ricerca di un lavoro: dettaglio che può costarle l’assegno divorzile. Questa la valutazione compiuta dai giudici (ordinanza numero 15650 del 22 maggio 2026 della Cassazione), i quali, a chiusura del contenzioso sorto tra due ex coniugi, hanno inchiodato la donna alle proprie responsabilità.
In sostanza, nell’ambito dei giustificati motivi che possono legittimare la revisione dell’assegno divorzile rientra anche il rifiuto ingiustificato di un’attività lavorativa, tenuto conto dell’età dell’ex coniuge – neanche 40 anni, nella vicenda in esame –, fatto sopravvenuto alla decisione di riconoscimento del medesimo assegno.
Favorevoli all’uomo già le valutazioni dei giudici di merito, i quali osservano che, in effetti, la donna, di giovane età ed in buona salute, è rimasta colpevolmente inerte nella ricerca di una occupazione lavorativa regolare.
Decisivo il richiamo, anche per i magistrati di Cassazione, al principio secondo cui la modifica delle condizioni di divorzio, in punto di riconoscimento di contributo divorzile, può essere richiesta ed ottenuta non solo se sopraggiunga una modifica delle condizioni economiche delle parti, ma anche quando il coniuge percettore dell’assegno perseveri, senza un valido motivo, a non rendersi economicamente autonomo, nonostante la giovane età ed il buono stato di salute. Tale condotta rinunciataria disattende i doveri post-coniugali, che trovano fondamento nei principi costituzionali di autodeterminazione ed autoresponsabilità di entrambe le parti.
Chiara la questione: un comportamento omissivo quale quello attribuito alla donna, in quanto incidente, in chiave prognostica, sulle sue condizioni economico-patrimoniali e potenzialmente modificativo di quelle dell’uomo, può integrare i cosiddetti giustificati motivi sopravvenuti, idonei a portare addirittura alla revoca dell’assegno divorzile?
Anche per i magistrati di Cassazione non ci sono dubbi: è evidente il peso specifico della condotta della donna, considerando il valore economico dell’offerta di lavoro, cioè 700 euro mensili.
In primo luogo, il rifiuto dell’opportunità di un impiego è un fatto sopravvenuto., con una sua tangibile consistenza naturalistica, accresciuta dalla precisa indicazione dell’ammontare della retribuzione offerta. A fronte di questa sopravvenienza, nessun elemento ostativo è stato opposto in concreto rispetto all’offerta e alla possibilità di produzione di un reddito da lavoro.
A completare il quadro, poi, la giovane età della donna e la sua piena capacità lavorativa, senza dimenticare la non necessità di occuparsi a tempo pieno dell’accudimento dei figli.
Respinta in modo netto, quindi, la tesi proposta dalla donna, tesi secondo cui il rifiuto da lei opposto ad un’opportunità di lavoro non può integrare un fatto nuovo sopravvenuto, e dunque non è configurabile quale giustificato motivo ai fini della richiesta revisione dell’assegno divorzile, in quanto non modificativo della sua situazione economica-reddituale.
Per chiudere il cerchio, infine, viene sottolineato il matrimonio è durato dodici anni ed il divorzio è stato pronunciato dopo quindici anni, e, dunque, non è ragionevolmente sostenibile che la donna possa avere contribuito in modo incisivo alla formazione del patrimonio comune, sacrificando le proprie aspettative professionali. Anzi, è appurato che la donna, al momento del divorzio, aveva indubbiamente la capacità di dedicarsi ad un’attività lavorativa, data l’età di 39 anni, e non presentava patologie invalidanti, disponendo dunque di concrete possibilità di reperire un’adeguata occupazione.