Bacio a stampo imposto alla fidanzata: condannato per violenza sessuale
Per i giudici non ci sono dubbi: la condotta di violenza sessuale comprende, oltre a ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo
Catalogabile come violenza sessuale, e non come mera violenza privata, il bacio a stampo imposto alla propria ragazza.
Questa la clamorosa decisione dei giudici (sentenza numero 30101 del 2 settembre 2025 della Cassazione) alla luce delle condotte tenute da un uomo, di neanche 30 anni, nei confronti della fidanzata.
I racconti fatti dalla giovane, e confermati dalle dichiarazioni di alcuni testimoni e dalla relazione di un ‘Centro antiviolenza’ a cui lei si era rivolta per chiedere sostegno, sono inequivocabili per i giudici di merito, i quali sanciscono, sia in primo che in secondo grado, la condanna dell’uomo, ritenuto colpevole di stalking, violenza privata e, infine, violenza sessuale.
Per quanto concerne la pena, essa viene fissata in Appello in quattordici mesi di reclusione.
Centrale nel procedimento in Cassazione è il capitolo relativo alla violenza sessuale compiuta, secondo l’accusa, dall’uomo nei confronti della ragazza e concretizzatasi in un bacio a lei imposto con la forza.
Su questo fronte, però, secondo la difesa, è più logico ridimensionare l’episodio e catalogarlo come mera violenza privata. Soprattutto perché il bacio dato dall’uomo alla persona offesa non è qualificabile, sostiene il legale, come atto sessuale, avuto riguardo al contesto relazionale in cui si è verificato – un dialogo chiarificatore tra i due in automobile – e, soprattutto, in considerazione dell’assenza di finalità concupiscente o erotica, essendo stato l’atto espressione di un sentimento affettivo e non di un desiderio sessuale.
Per i magistrati di Cassazione, però, la versione difensiva non regge assolutamente, anche, anzi soprattutto, alla luce del principio secondo cui la nozione di violenza sessuale non si esaurisce nelle sole ipotesi di aggressione o sopraffazione fisica, ma ricomprende qualsiasi condotta idonea a superare la volontà contraria della persona offesa.
Ragionando in questa ottica, sono inequivocabili i dettagli della condotta tenuta dall’uomo, il quale si era recato presso l’abitazione della ragazza e, con atteggiamento intimidatorio, l’aveva costretta a salire a bordo della propria autovettura. Durante il tragitto, egli le chiedeva perdono per i comportamenti precedentemente tenuti e la sollecitava a riprendere la relazione sentimentale. A fronte del netto rifiuto opposto dalla giovane, l’uomo accostava il veicolo sulla corsia di emergenza, afferrava con la mano destra la nuca della vittima e, più volte, la tirava verso di sé, tentando di baciarla. Successivamente, la afferrava nuovamente per la nuca e, contro la volontà di lei, le imprimeva un bacio a stampo, pizzicandole, peraltro, con gli incisivi il labbro inferiore, e, a quel punto, la vittima reagiva prontamente, respingendo l’uomo e mordendolo.
In sostanza, il bacio imposto sulle labbra è condotta che integra gli estremi del reato di violenza sessuale, in quanto lesiva della libertà sessuale della persona offesa, chiosano i magistrati.
Ampliando l’orizzonte, poi, va tenuto presente che per la consumazione del reato di violenza sessuale è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata o che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica, essendoci la necessità di tutelare la libertà personale dell’individuo, che deve poter compiere o ricevere atti sessuali in assoluta autonomia e nella pienezza dei propri poteri di scelta, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima. Perciò, dalla stessa natura del bene giuridico protetto deve ricavarsi la natura sessuale del gesto tutte le volte in cui esso, pur concretizzandosi in un contatto corporeo, attinge parti che non necessariamente rientrano in quelle tradizionalmente definite come erogene, essendo la sfera della sessualità, che non resta confinata sul piano strettamente fisico ma involge anche la sfera psichica come quella emotiva, suscettibile di modularsi diversamente in relazione ai valori del comune sentire che si consolidano nello specifico contesto storico, culturale e sociale di riferimento.
Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati si soffermano anche sul riferimento difensivo al contesto in cui si è concretizzato il bacio ‘incriminato’. Su questo fronte viene ribadito che, in tema di reati sessuali, la condotta di violenza sessuale comprende, oltre a ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto idoneo, secondo canoni scientifici e culturali, a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dalle intenzioni del soggetto che agisce, purché questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell’atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria.