Colpe della compagnia di volo per il cane smarrito: gli animali da compagnia vanno inclusi nella nozione di ‘bagagli’
Il fatto che la tutela del benessere degli animali costituisca un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione Europea non impedisce, precisano i giudici, che essi possano essere trasportati come bagagli e che siano considerati tali ai fini della responsabilità derivante dalla loro perdita

Responsabilità dei vettori aerei: gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di ‘bagagli’.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza del 16 ottobre 2025 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo alla singolare vicenda di un cane smarrito durante la fase di trasporto per il caricamento nella stiva di un aereo.
Tutto ha origine il 22 ottobre del 2019, quando una donna viaggia con sua madre e il suo animale da compagnia (un cane femmina) su un volo da Buenos Aires a Barcellona.
Il volo è effettuato dalla compagnia aerea ‘Iberia’. A causa delle dimensioni e del peso, il cane deve viaggiare nella stiva, in un trasportino. Al check-in la passeggera non effettua per i bagagli una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione.
Durante il trasporto verso l’aereo, però, il cane fugge e non è possibile recuperarlo. La padrona ha chiede perciò un risarcimento di 5mila euro per il danno morale subito a causa della perdita del cane. A fronte di tale istanza, la ‘Iberia’ riconosce la propria responsabilità e il diritto al risarcimento, ma entro il limite previsto per i bagagli consegnati.
Prima di esaminare la domanda di risarcimento, il giudice spagnolo chiede lumi ai magistrati europei sulla nozione di bagagli, per stabilire se, alla luce della ‘Convenzione di Montreal’, essa escluda gli animali da compagnia che viaggiano con i passeggeri.
Secca la risposta dei giudici europei: gli animali da compagnia non sono esclusi dalla nozione di bagagli. In sostanza, sebbene il significato comune del termine ‘bagagli’ rinvii ad oggetti, ciò non consente di concludere che gli animali da compagnia non rientrino in tale nozione. Secondo la ‘Convenzione di Montreal’, oltre alle merci, gli aeromobili effettuano il trasporto internazionale di passeggeri e bagagli. La nozione di persone ricomprende quella di passeggeri, cosicché un animale da compagnia non può essere assimilato ad un passeggero. Di conseguenza, ai fini di un’operazione di trasporto aereo, un animale da compagnia rientra nella nozione di bagagli e il risarcimento del danno derivante dalla sua perdita è soggetto al regime di responsabilità previsto i bagagli.
I giudici europei precisano, poi, che, in mancanza di una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, il limite di responsabilità del vettore aereo per la perdita di bagagli copre sia il danno morale sia il danno materiale. Se un passeggero ritiene che tale limite sia troppo basso, la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione gli consente di fissare un importo più elevato, fatto salvo l’accordo del vettore aereo e dietro pagamento di un’eventuale tassa supplementare.
In chiusura, il fatto che la tutela del benessere degli animali costituisca un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione Europea non impedisce, precisano i giudici, che essi possano essere trasportati come bagagli e che siano considerati tali ai fini della responsabilità derivante dalla loro perdita, a condizione che le loro esigenze di benessere siano pienamente prese in considerazione durante il loro trasporto.