Il provvedimento giudiziario produce gli effetti del contratto definitivo con il passaggio in giudicato

Al momento della pronunzia, e non a quello della domanda, occorre fare riferimento per accertare le condizioni che rendano eseguibile il trasferimento del bene

Il provvedimento giudiziario produce gli effetti del contratto definitivo con il passaggio in giudicato

A fronte di quanto previsto dal Codice Civile in materia di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, la relativa sentenza produce gli effetti del contratto definitivo con il passaggio in giudicato. Pertanto, è al momento della pronunzia e non a quello della domanda che occorre fare riferimento per accertare le condizioni che rendano eseguibile il trasferimento del bene.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 16203 del 16 giugno 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso relativo ad un acquisto di azioni non portato a termine, nonostante regolare contratto.
Decisivo il riferimento ad una precisazione: al principio di ordine generale secondo cui tutte le pronunce giudiziali retroagiscono normalmente al momento della domanda fanno eccezione le pronunce costitutive che tengono luogo dell’obbligo di concludere un contratto, le quali, essendo fonte autonoma di rapporti giuridici, dispiegano necessariamente i loro effetti solo dal momento del loro passaggio in giudicato. Né un argomento in senso contrario può trarsi dalla norma sulla trascrizione delle domande dirette a ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre, in quanto la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda ha l’unica funzione di risolvere il conflitto tra l’attore e tutti gli aventi causa diversi dal convenuto che abbiano effettuato trascrizioni o iscrizioni nei suoi confronti dopo la trascrizione della domanda, ma non vale ad anticipare gli effetti della sentenza costitutiva nei rapporti tra le parti al momento della proposizione della domanda di esecuzione specifica.
Da tanto deriva che, in fattispecie di contratto preliminare di vendita di quote di una società a responsabilità limitata al valore nominale avente ad oggetto la frazione del capitale sociale appartenente al socio promittente venditore, l’impossibilità sopravvenuta dell’oggetto, impeditiva dell’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica, deve essere valutata avendo a riferimento il momento, non già della domanda, bensì della pronuncia.
Tornando alla vicenda in esame, a seguito della sentenza dichiarativa del fallimento della società, è necessario indagare se il trasferimento delle azioni è ancora concretamente possibile, alla luce dello stato di decozione della fallita.
Ragionando in questa ottica, poi, atteso che le sentenze producono gli effetti del definitivo dal momento del loro passaggio in giudicato, comportando, nel caso di vendita, il trasferimento della proprietà del bene e, correlativamente, l’obbligo dell’acquirente di versare il prezzo, va da sé, precisano i magistrati, che tale obbligo non avrebbe potuto essere disposto in presenza di una società non più in bonis.

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