Lesioni ad un minore: come valutare il danno da riduzione della capacità di guadagno

Legittimo il ricorso alla prova presuntiva allorché sia ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’evento lesivo

Lesioni ad un minore: come valutare il danno da riduzione della capacità di guadagno

Il danno da riduzione della capacità di guadagno subito da un minore in età scolare, in conseguenza della lesione della sua integrità psico-fisica, può essere valutato attraverso il ricorso alla prova presuntiva allorché sia ragionevolmente probabile che in futuro il danneggiato percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell’evento lesivo, sempre tenendo conto delle condizioni economico-sociali di lui e della sua famiglia e di ogni altra circostanza del caso concreto.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 9003 del 9 aprile 2026 della Cassazione), i quali, chiamati a prendere in esame il delicato caso relativo all’invalidità residuata a carico di un bambino a seguito degli interventi chirurgici per lui resi necessari dalla mancata tempestiva diagnosi, da parte dei medici, delle patologie da cui è risultato poi affetto, aggiungono che, ove l’elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno ad essa conseguente, si può accertare in via presuntiva la perdita patrimoniale occorsa alla vittima e procedere alla sua valutazione in via equitativa, pur in assenza di concreti riscontri dai quali desumere i suddetti elementi.
Riflettori puntati, in particolare, sul risarcimento – del danno da lucro cessante per la perdita della capacità lavorativa del figlio – richiesto dai genitori alla luce della gravissima invalidità permanente (pari al 46 per cento) da cui è indiscutibilmente affetto il figlio.
In generale, il grado di invalidità di una persona, determinato dai postumi permanenti di una lesione alla sua integrità psico-fisica, non si riflette automaticamente, né tantomeno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della persona. Tuttavia, nei casi in cui l’elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica e il danno che necessariamente da essa consegue, si può procedere all’accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi.
Ragionando in questa ottica, a fronte, nella vicenda in esame, della invalidità accertata a carico del minore, e pari al 46 per cento, appare ragionevole ritenere l’elevata probabilità, se non la certezza, di una significativa compromissione della futura capacità di guadagno del minore stesso, con la conseguente piena sussistenza dei presupposti per l’eventuale liquidazione di tale danno in via equitativa.

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