Riconoscimento dell’invalidità fisica: logico presumere l’esistenza di un danno morale
Non può ragionevolmente negarsi un’elevata efficacia, sul piano presuntivo, ad un forte grado di invalidità , in particolare sotto il profilo dell’apprezzabile riconoscibilità di un danno morale effettivamente sofferto dalla persona danneggiata in corrispondenza della sensibile menomazione fisica
Il riconoscimento di un’invalidità fisica in una misura tale da determinare una significativa e importante riduzione dell’integrità fisica e delle abilità della persona deve ritenersi tale da lasciare ragionevolmente presumere l’esistenza di un corrispondente danno morale.
Questo il principio richiamato dai giudici (ordinanza numero 9027 del 10 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito dell’azione risarcitoria proposta da un uomo per il danno da lui lamentato a seguito di una patologia contratta in occasione di un ricovero ospedaliero finalizzato ad un intervento di splenectomia.
In particolare, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all’accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell’integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale. In caso di danno biologico di rilevante entità , come quello accertato nel caso in esame – pari al 30 per cento –, dunque, non può ragionevolmente negarsi un’elevata efficacia, sul piano presuntivo, a tale grado di invalidità , in particolare sotto il profilo dell’apprezzabile riconoscibilità di un danno morale effettivamente sofferto dalla persona danneggiata in corrispondenza di tale sensibile menomazione fisica.
D’altronde, nel campo della prova dei fatti allegati, vi è la possibilità di applicare un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, in forza del quale si può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione.
Pertanto, non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza, specie nella materia del danno non patrimoniale, e precisamente in tema di danno morale, ma altresì tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell’impossibilità di provare il pregiudizio dell’essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d’animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito. Del resto, alla base del parametro di valutazione offerto da tabelle per la liquidazione del danno alla salute, altro non v’è se non un ragionamento presuntivo radicato sulla massima di esperienza per la quale a un certo tipo di lesione corrispondono, secondo l’id quod plerumque accidit, determinate menomazioni dinamico-relazionali, per così dire, ordinarie.
Un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all’accertamento del danno morale, quale componente autonoma del danno non patrimoniale, in caso di lesione biologica, è quello della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all’insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l’esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore, morfologicamente diversa dall’aspetto dinamico-relazionale conseguente alla lesione stessa.