Coniuge non responsabile della separazione: il diritto all’assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale

Nel valutare se il soggetto che richiede l’assegno di mantenimento è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa

Coniuge non responsabile della separazione: il diritto all’assegno di mantenimento è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale

Il diritto a ricevere un assegno di mantenimento, da parte del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale e non ha, a differenza dell’assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il soggetto che lo richiede è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l’assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, il soggetto sia effettivamente in grado di procurarsi da solo, e neppure è collegato alla durata del matrimonio. Inoltre, la quantificazione dell’assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la disponibilità di un consistente patrimonio (immobiliare o mobiliare) lo stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al Fisco.
Questi i chiarimenti forniti dai giudici (ordinanza numero 12138 del 30 aprile 2026 della Cassazione), i quali, alla luce del contenzioso sorto tra due coniugi separati, aggiungono che il riconoscimento di un assegno di mantenimento deve avvenire considerando il generale tenore di vita goduto in costanza della convivenza, da identificarsi avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
In generale, la determinazione dell’assegno di separazione non è soggetto alle regole dell’assegno divorzile.
In tema di separazione personale dei coniugi, poi, la loro attitudine al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. Perciò, grava sul coniuge che richiede l’assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua capacità di lavorare, l’onere della dimostrazione di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato per reperire un’occupazione retribuita confacente alle proprie attitudini professionali, poiché il riconoscimento dell’assegno a causa della mancanza di adeguati redditi propri, previsto dal Codice Civile, pur essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, il soggetto sia in grado di procurarsi da solo.
Inoltre, il coniuge che richiede l’assegno di mantenimento è gravato dall’onere di dimostrare che la situazione in cui versa non sia ascrivibile a sua colpa, in modo che rimanga escluso che egli, pur potendo, non si sia doverosamente adoperato per reperire o migliorare la propria occupazione lavorativa retribuita in maniera confacente alle sue attitudini e alle sue capacità.
Tornando alla specifica vicenda, non si è accertato se la donna, pur potendo, non si sia doverosamente adoperata per reperire o per migliorare un’occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue capacità, e, osservano i giudici di Cassazione, in assenza di una tale verifica, il coniuge che richiede l’assegno di mantenimento non può porre a carico dell’altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione dello stile di vita matrimoniale senza provare che la situazione in cui versa non sia ascrivibile a sua colpa.

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