Mancata comunicazione dei dati del conducente: violazione solo se definiti i procedimenti relativi alla precedente violazione

In caso di esito sfavorevole, per il soggetto sanzionato, dei procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per la comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente, nuovo invito dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle previste incombenze

Mancata comunicazione dei dati del conducente: violazione solo se definiti i procedimenti relativi alla precedente violazione

In materia di illeciti stradali, la violazione consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente – al momento della commessa violazione presupposta – si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole, per il soggetto sanzionato, dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per la comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente, nuovo invito dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle previste incombenze. Invece, in caso di esito favorevole al soggetto sanzionato, con annullamento del verbale di accertamento, viene meno il presupposto per la configurazione della violazione ipotizzata a fronte della mancata tempestiva comunicazione dei dati personali e della patente di guida del conducente.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 31871 del 6 dicembre 2025 della Cassazione), anche alla luce di quanto sancito nel 2005 dalla Corte Costituzionale, secondo cui il proprietario del veicolo, in nessun caso, è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.
In aggiunta, poi, va fatto riferimento anche ad una circolare del Ministero dell’Interno, risalente all’aprile del 2011, che ritiene costituire un giustificato e documentato motivo di omissione delle generalità del conducente la comunicazione all’organo di Polizia di aver proposto ricorso contro il verbale.

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