Registrazione audio della conversazione con l’amante: separazione addebitabile al marito

I giudici sottolineano l’irrilevanza della mancata acquisizione agli atti del supporto audio della trascrizione, mancata acquisizione che non ne preclude l’utilizzabilità quando non vi sia stato disconoscimento del contenuto

Registrazione audio della conversazione con l’amante: separazione addebitabile al marito

Separazione addebitabile al marito se non disconosce, in alcun modo, la registrazione, messa sul tavolo dalla moglie, di una presunta conversazione con la sua amante.
Questa la decisione dei giudici (ordinanza numero 2409 del 5 febbraio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso tra due coniugi in rotta.
In generale, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, Codice Civile alla mano, se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa. Il disconoscimento, da effettuare nel rispetto di precise preclusioni processuali, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito e concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
A inchiodare l’uomo è stato già il giudice d’Appello, addebitandogli la separazione coniugale e osservando che la donna ha offerto la prova piena dell’infedeltà del marito a mezzo della produzione della trascrizione della registrazione delle conversazioni telefoniche intercorse tra lui e la sua amante, conversazioni nelle quali l’uomo aveva parlato della loro relazione e del rapporto con la moglie.
Questa valutazione viene confermata dai magistrati di Cassazione, i quali osservano che l’uomo non ha contestato il contenuto della suddetta registrazione, negando che esso non fosse rispondente alla realtà e ai fatti accaduti, come esposti dalla moglie. Difatti, l’uomo non ha chiarito se la contestazione avesse ad oggetto la non conformità all’originale o l’inesistenza della registrazione ma ha solo eccepito che il supporto-audio non fosse stato acquisito agli atti, fatto, questo, non contestato dalla donna che ha anzi affermato di averne fatto richiesta, richiesta sulla quale, però, non era stato emesso alcun provvedimento.
A chiudere il cerchio, quindi, è anche l’irrilevanza della mancata acquisizione agli atti del supporto audio della trascrizione, mancata acquisizione che non ne preclude l’utilizzabilità quando non vi sia stato disconoscimento del contenuto, chiosano i giudici di Cassazione.

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