Sinistro stradale e valutazione dei testi: l’incapacità a testimoniare e l’attendibilità sono distinte
Palesemente erroneo, nell’ottica della ricostruzione dell’incidente, sovrapporre profili – l’incapacità a testimoniare e l’inattendibilità delle dichiarazioni dei testi – che bisogna tenere distinti
A fronte dell’azione risarcitoria avanzata a seguito di un sinistro stradale, l’incapacità a testimoniare – da eccepirsi tempestivamente dalla parte e non rilevabile d’ufficio – resta distinta dalla valutazione della attendibilità del teste, attenendo esse a profili del tutto diversi.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 24867 del 9 settembre 2025 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto a seguito di un incidente stradale verificatosi oltre dieci anni fa in quel di Sanremo.
In sostanza, la persona danneggiata ha adito l’autorità giudiziaria per conseguire un ristoro economico per le lesioni materiali e personali subite in conseguenza dell’incidente verificatosi allorché – mentre percorreva con la propria autovettura una rotonda avente un unico senso di marcia con direzione antioraria – era stato travolto da una vettura che, immettendosi da un parcheggio e attraversando la rotonda in senso trasversale, procedeva a velocità sostenuta. Come ulteriore dettaglio, poi, la persona danneggiata aggiunge che il suo veicolo si era cappottato, dopo la collisione.
Ciò detto, però, nonostante la dinamica del sinistro sia stata confermata da due testi (terzi trasportati a bordo della vettura della persona danneggiata), il giudice di prime cure respinge la domanda risarcitoria, e identica posizione assume il giudice d’Appello, il quale ritiene che la responsabilità del sinistro vada addebitata proprio alla persona danneggiata, colpevole di avere violato l’obbligo di dare precedenza.
A mettere in discussione tali decisioni sono i magistrati di Cassazione, i quali osservano che erroneamente il giudice d’appello ha non solo rilevato d’ufficio l’incapacità a testimoniare dei due testi, dando rilievo, per entrambi, alla condizione di terzi trasportati a bordo della vettura di proprietà della persona danneggiata, nonché, per il secondo, al rapporto di parentela che lo legava ad essa, ma ha fatto, poi, discendere da tale incapacità, non tempestivamente eccepita da alcuna delle parti, una sorta di presunzione di inattendibilità di quanto da dichiarato.
In sostanza, secondo il giudice d’Appello, l’elemento di sostegno alla ricostruzione alternativa fornita dalla persona danneggiata, ossia la testimonianza di due persone trasportate, entrambe danneggiate, va ritenuto meno solido dell’elemento estraneo che sostiene la ricostruzione compiuta dagli uomini delle forze dell’ordine, ovvero la testimonianza di persona certamente presente ai fatti, sentita nell’immediatezza, senza alcun legame con una delle parti, e che, peraltro, le confermava in sede di udienza.
Però, in questo modo, il giudice d’appello ha erroneamente sovrapposto profili – l’incapacità a testimoniare e l’inattendibilità delle dichiarazioni dei testi – che avrebbe dovuto tenere distinti, finendo, così, per dare prevalenza ad una ricostruzione, non tanto perché sorretta da elementi logici coerenti, quanto, piuttosto, perché quella alternativa risultava affetta da un vizio inerente alla condizione soggettiva dei due testi, osservano i magistrati di Cassazione. E ciò rappresenta una palese violazione del principio secondo cui la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull’attendibilità del teste, operando esse su piani diversi, atteso che l’una dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.