Vincitore di concorso: nessun diritto incondizionato al differimento dell’assunzione o del termine di accettazione del lavoro

Spetta, invece, alla pubblica amministrazione il potere di valutare la sussistenza di ragioni gravi e obiettive che consentano l’eventuale differimento

Vincitore di concorso: nessun diritto incondizionato al differimento dell’assunzione o del termine di accettazione del lavoro

Il vincitore di concorso, inserito nella graduatoria di merito, non ha un diritto incondizionato al differimento dell’assunzione o del termine di accettazione, spettando alla pubblica amministrazione il potere di valutare la sussistenza di ragioni gravi e obiettive che consentano detto differimento, alla luce dell’interesse pubblico, nell’ottica dell’efficienza dell’azione amministrativa che richiede anche una tutela riflessa dei soggetti non vincitori collocati in graduatoria.
Questo il principio fissato dai giudici (ordinanza numero 9495 del 14 aprile 2026 della Cassazione) alla luce del contenzioso sorto in quel di Torino.
Riflettori puntati sull’istanza con cui un architetto ha chiesto di vedere riconosciuto il proprio diritto ad essere assunto a tempo indeterminato presso la Città Metropolitana di Torino mediante l’utilizzo della graduatoria relativa ad un concorso per sei posti di istruttore direttivo tecnico e, quindi, a stipulare il relativo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con l’ente convenuto.
In sostanza, l’architetto spiega di essersi collocato nella graduatoria degli idonei, regolarmente approvata, e di essere poi stato convocato per partecipare al corso di formazione e aggiornamento a frequenza obbligatoria e all’esame-colloquio diretto a verificare la perdurante idoneità all’impiego e di aver preso parte, come previsto, al corso di formazione e aggiornamento e di aver sostenuto, con esito positivo, l’esame-colloquio. Successivamente è stato invitato a recarsi presso i competenti uffici della Città Metropolitana per sottoscrivere il contratto di assunzione, ma, spiega, ha segnalato alla funzionaria l’impossibilità di trattenersi oltre, dovendo rientrare sul posto di lavoro al termine del ‘permesso’ accordatogli, e ha contattato quello stesso giorno e in quelli immediatamente successivi due esponenti della Città Metropolitana per giustificare ulteriormente il proprio temporaneo impedimento a sottoscrivere il contratto, ribadendo l’interesse all’assunzione e dichiarandosi disponibile alla sottoscrizione del contratto.
Tutti questi dettagli, però, non convincono né i giudici di merito né i magistrati di Cassazione, poiché la condotta assunta dal professionista, nel corso di tutta la vicenda, ha integrato il rifiuto della firma del contratto, essendo ess espressiva di una rinuncia – al lavoro – per fatti concludenti.
In sostanza, al professionista viene addebitata una rinuncia a concludere il contratto.
In premessa, comunque, viene richiamato il principio secondo cui il vincitore di concorso, inserito nella graduatoria di merito, non ha un diritto incondizionato al differimento dell’assunzione o del termine di accettazione, spettando alla pubblica amministrazione il potere di valutare la sussistenza di ragioni gravi e obiettive che consentano detto differimento, alla luce dell’interesse pubblico di cui è portatrice, nell’ottica dell’efficienza dell’azione amministrativa che richiede anche una tutela riflessa dei soggetti non vincitori collocati in graduatoria.
Per quanto concerne, poi, le obiezioni sollevate dal professionista, è priva di fondamento, precisano i giudici di Cassazione, la tesi secondo cui sarebbe stata necessaria la forma scritta anche per rinunciare, atteso che la rinuncia ad un diritto può dirsi integrata anche da fatti concludenti. Ciò anche alla luce del principio secondo cui la volontà tacita di rinunziare ad un diritto si può desumere soltanto da un comportamento concludente del titolare che riveli la sua univoca volontà di non avvalersi del diritto stesso, laddove l’inerzia o il ritardo nell’esercizio del diritto non costituiscono elemento sufficiente, di per sé, per dedurne la volontà di rinunciare del titolare, potendo essere frutto d’ignoranza, di temporaneo impedimento o di altra causa, e spiegano rilevanza soltanto ai fini della prescrizione estintiva. Ne consegue che il solo ritardo nell’esercizio del diritto, per quanto imputabile al titolare e per quanto tale da far ragionevolmente ritenere al debitore che il diritto non sarà più esercitato, non può costituire motivo per negare la tutela giudiziaria, salvo che tale ritardo sia la conseguenza fattuale di un’inequivoca rinunzia tacita o di una modifica della disciplina, e ne costituisca quindi comportamento attuativo, mentre, in assenza di una precedente rinunzia o modificazione del patto, il silenzio o l’inerzia non possono avere da soli alcuna valenza dimostrativa, restando inoltre esclusa la loro valorizzabilità secondo il criterio degli standard sociali di comportamento in vigore in determinati ambienti economici o sociali, trattandosi di condotte tipiche tipizzate dall’ordinamento, che alla mera inerzia del titolare del diritto ricollega non la rinunzia allo stesso, ma la prescrizione.
Per maggiore chiarezza, viene poi richiamato anche il principio secondo cui la natura negoziale della remissione, quale atto abdicativo, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l’estinzione si verifichi solo se ed in quanto voluta dal creditore. La volontà di remissione presuppone dunque anche, ed in primo luogo, la consapevolezza dell’esistenza del debito da parte del creditore, non potendo configurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittente reputasse, a torto o a ragione, inesistente. La remissione del debito, pur non potendosi presumere, può tuttavia ricavarsi da una manifestazione tacita di volontà, ma in tal caso è indispensabile che la volontà abdicativa risulti da una serie di circostanze concludenti e non equivoche, assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto di credito.

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