Vitalizio integrativo degli ex deputati europei: legittimo il dimezzamento

Il diritto patrimoniale degli ex deputati consiste, difatti, in un diritto a ricevere un vitalizio, e non in un diritto a un importo determinato

Vitalizio integrativo degli ex deputati europei: legittimo il dimezzamento

Regime di vitalizio integrativo: respinti i ricorsi di ben quattrocentocinque ex deputati europei (o di loro aventi diritto) contro il dimezzamento del loro vitalizio integrativo (sentenze del 17 dicembre 2025 del Tribunale dell’Unione Europea).
A seguito dell’adozione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, a partire dal 14 luglio 2009 è entrato in vigore un regime pensionistico uniforme. Prima di tale data, i deputati beneficiavano di una pensione versata dallo Stato membro nel quale erano stati eletti. Indipendentemente da tale pensione e a causa delle forti disparità tra i regimi nazionali, il Parlamento ha istituito, nel 1990, un regime di vitalizio integrativo volontario e ha istituito un ‘fondo pensioni’. Quest’ultimo era incaricato di ricevere i contributi, gestire tali attivi e versare i vitalizi integrativi. Il regime era aperto a tutti i deputati del Parlamento europeo e il suo obiettivo era garantire una pensione integrativa a vita.
Le misure transitorie del nuovo statuto dei deputati hanno mantenuto in vigore il regime di vitalizio integrativo volontario per i suoi affiliati, senza però consentire nuove adesioni. E la regolamentazione del regime è stata modificata a più riprese, in particolare nel 2009 e nel 2018, a causa del deterioramento della situazione economica e finanziaria del ‘fondo pensioni’.
Nel 2023, poi, l’Ufficio di presidenza del Parlamento ha deciso di dimezzare l’importo dei vitalizi dovuti a titolo del regime di vitalizio integrativo volontario e di sopprimere l’attualizzazione di tale importo.
Alcuni ex deputati europei hanno chiesto di annullare gli atti di liquidazione dei loro vitalizi, adottati in esecuzione della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento, ritenendoli illegittimi e contrari alle misure transitorie adottate nel 2009.
Tali obiezioni sono state respinte dai giudici del Tribunale. Ciò perché l’obiettivo delle misure transitorie fatte valere era di definire l’ambito di applicazione personale del regime di vitalizio integrativo volontario nel contesto del nuovo sistema pensionistico statutario unico, e non di fissarne le condizioni materiali e vietare così qualsiasi modifica delle modalità di tale regime per il futuro, comprese quelle che incidono sull’importo del vitalizio.
Il principio della tutela dei diritti acquisiti non implica, precisano i giudici, che qualsiasi modifica delle modalità di calcolo di una pensione che comporta una riduzione del suo importo costituisce una violazione di tali diritti acquisiti. Infatti, occorre distinguere i diritti a pensione acquisiti dagli importi dei vitalizi. Per quanto riguarda il legittimo affidamento dei beneficiari, né lo statuto né le sue misure di attuazione prevedono il diritto al mantenimento di un determinato importo pensionistico. La mera prassi del Parlamento, fino alla decisione del 2023 di modificare il regime con riguardo ai soli beneficiari che non percepivano ancora il loro vitalizio integrativo, non può aver fatto sorgere un legittimo affidamento sul fatto che le future riforme del regime non avrebbero potuto riguardare coloro che già lo percepivano.
Il diritto patrimoniale degli ex deputati consiste, difatti, in un diritto a ricevere un vitalizio, e non in un diritto a un importo determinato. Essi non hanno dimostrato, peraltro, che l’entità della riduzione dell’importo dei vitalizi dovuti, riduzione derivante dalla decisione del 2023, svuoterebbe di sostanza il diritto alla pensione e metterebbe così in discussione il contenuto essenziale del diritto di proprietà. Le finalità della decisione del 2023 sono, invece, la salvaguardia del ‘Fondo’ a breve termine e la limitazione delle conseguenze legate al suo disavanzo sui contribuenti europei.
Tenendo conto, in particolare, del fatto che si tratta di una pensione integrativa facoltativa, tale decisione non riduce gli importi nominali dei vitalizi a un livello manifestamente irragionevole, considerata la durata del mandato e l’importo dei contributi versati.

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